Dopo anni di esperienza nello sviluppo di progetti web e mobile (se hai bisogno di un professionista scrivimi compilando il form nella sezione contatti) dall’inizio di quest’anno ho acquisito la qualifica di Perito.
Sono abilitato ad affiancare chi ha bisogno di un parere tecnico per valutare eventuali responsabilità legali in ambito informatico. Capita purtroppo sempre più spesso di dover risolvere controversie informatiche che riguardano la responsabilità sulla sicurezza dei dati, come nel caso di un data breach.
Credo quindi sia utile fare chiarezza su questa figura.
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Il Perito si allaccia anche alla figura del CTP e CTU. Mentre il CTU è il consulente tecnico d’ufficio, nominato dal giudice, in ambito civile, il Perito è il consulente del giudice ma in ambito penale. Non c’è differenza tra CTU e Perito, cambia solo l’ambito civile o penale.
Il CTP è invece il consulente tecnico di parte, quindi il consulente di una delle parti.
Il giudice è superpartes, così anche il suo CTU o Perito a seconda dell’ambito in cui ci troviamo. Le parti sono il pubblico ministero e gli avvocati, ognuno il loro avrà il proprio CTP.
Il CTU o Perito quindi collabora con il giudice che gli conferisce l’incarico in un clima di fiducia e cooperazione. Il giudice elabora dei quesiti utili a chiarire le posizioni delle parti su alcune materie specifiche tecniche, di cui non ha conoscenza quindi si affida a un consulente.
Le domande vengono sottoposte al CTU che deve rispondere in maniera precisa e dettagliata tramite un elaborato definito Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Chi è il CTU o Perito?
CTU sono liberi professionisti iscritti all’Albo Professionale, Ordine o Collegio, oppure alla Camera di Commercio, a loro volta iscritti ad un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio suddiviso per categorie in base alla professione.
L’Albo è tenuto dal tribunale per nominare all’occorrenza il consulente specifico.
Il Giudice può decidere di nominare comunque un perito esterno non nominato dal tribunale, motivando in modo valido la decisione sulla base del rapporto fiduciario tra giudice e consulente. Per questo il giudice può decidere di avvalersi di un consulente noto all’ufficio non iscritto all’Albo del Tribunale.
Quando il CTU o Perito accetta è chiamato a prestare giuramento tramite la pronuncia di una precisa formula che lo obbliga ad adempiere alle funzioni attribuitegli per scoprire la verità.
Spesso i CTU mandano una bozza della propria consulenza prima della scadenza del termine ai CTP, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni su cui il CTU potrà rispondere nella relazione definitiva che depositerà entro il termine stabilito. La bozza quindi non è una brutta copia ma una versione non definitiva. Così facendo si velocizza il confronto tra consulenti che possono paragonare i loro pareri prima dello scadere del termine del giudice.
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Cosa può fare il CTU
Il CTU o Perito sarà autorizzato a prendere visione di tutto ciò che riguarda il processo civile o penale, dovrà assistere all’esame delle parti e all’assunzione delle prove. Potrà servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti valutazioni. Potrà chiedere notizie all’imputato, alla persona offesa, o a terzi precisando che gli elementi in tal modo acquisiti possono essere usati solo per gli accertamenti richiesti.
Chi è il CTP?
Il CTP presta la propria attività di consulenza per le parti in causa e viene designato dalle parti stesse. Dovrà affiancare il CTU o Perito sostenendo o criticando le osservazioni da lui fornite in base alle sue conoscenze ed esperienze in un determinato settore tecnico.
È un libero professionista iscritto all’Albo di appartenenza della categoria che svolge la consulenza a favore delle parti in causa e può essere nominato entro un termine scelto dal giudice.
Il CTP avrà il compito di affiancare il CTU in ogni sua azione di consulenza per sostenere o contestare le osservazioni da lui prodotte, quindi assisterà alle operazioni peritali del CTU, parteciperà alle udienze e alla Camera di Consiglio quando CTU vi prende parte.
Il CTP ha un ruolo molto importante perché con le proprie conoscenze tecniche tutela l’interesse della parte che lo ha nominato, senza doversi affidare esclusivamente al giudice. A differenza del CTU, iL CTP non ha obbligo di iscrizione ad Albo Professionale, ma sicuramente per svolgere il proprio incarico nel miglior modo possibile sarà meglio affidarsi ad un professionista che sarà sicuramente iscritto all’Albo.
La nomina di consulente di parte non è un obbligo ma una facoltà, quindi il CTP non ha l’obbligo di prestare giuramento e può rifiutare l’incarico senza dover motivare il rifiuto.
Il CTP è scelto per sostenere le argomentazioni accusatorie o difensive quindi non ha bisogno di condizioni di indipendenza dalle parti in causa, non ha obbligo di terzietà. Può essere in qualche modo fazioso ma in ogni caso un professionista deve rispettare le regole della propria professione.
Sia consulente tecnico che perito vengono sottoposti comunque ad un esame incrociato simile a quello in cui viene escusso il testimone, con cui viene verificata la loro attendibilità.